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Aurora boreale

CHI SIAMO

ANTICOAGULATI LOMBARDI A.L. MILANO FATEBENEFRATELLI – ODV - ETS
STATUTO
TITOLO I
“DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE –SCOPO – DURATA”
Art. 1 – “Denominazione sociale”.
E’ costituita l’Associazione denominata
"Anticoagulati Lombardi Fatebenefratelli ODV - ETS"
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce
nei limiti del D.lgs. n.117/2017 ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione
e manifestazione esterna alla medesima.
Art. 2 – “Sede”.
L’Associazione ha sede in Milano; con delibera degli organi competenti possono essere
istituite o soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, sedi operative,
delegazioni, uffici distaccati e unità operative locali con allegazione al nominativo
dell’Associazione della denominazione della Struttura in cui operano.
L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio
Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
Art. 3 – “Scopo”.
L'Associazione che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche
e di utilità sociale in particolare persegue scopi preminenti quali lo svolgimento
di attività nel settore dell'assistenza, dell'educazione solidale e/o socio sanitaria
delle persone anti coagulate, dei loro familiari e del personale adibito alle cure
e dell’istruzione e della preparazione delle persone anticoagulate e dei loro familiari
relativamente alla cura e al trattamento delle patologie di sofferenza; il tutto
mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente nei confronti
di terzi delle seguenti attività di interesse generale in conformità alle previsioni
di cui alle lettere sottoindicate dell’art. 5 D. Lgs 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura
non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse
generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare l'associazione si propone di svolgere assistenza sociale in forma di aiuto
e sostegno a favore di persone con problemi di dipendenza in genere e delle
loro famiglie.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario
per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 3 e per il perseguimento
delle finalità, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma
5, del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al
cinque per cento del numero totale degli associati persone fisiche degli associati
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l' associazione potrà tra l’altro:
- ottenere finanziamenti pubblici e/o privati da destinare al perseguimento di propri
scopi e alla realizzazione delle proprie attività;
- promuovere iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione;
- collaborare con autorità ed istituzioni italiane ed internazionali, con altre associazioni
e fondazioni, enti pubblici o privati che vi abbiano interesse, per l’esame e/o
la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali
dell'associazione;
- istituire e/o partecipare a comitati e/o altre associazioni od enti che perseguono
scopi affini e/o complementari rispetto al proprio, nonché compiere tutte le altre operazioni
necessarie od utili al conseguimento dei propri scopi;
- programmare ed organizzare, a sostegno delle attività istituzionali, manifestazioni
culturali, artistiche e incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all’estero.
Nel perseguire i propri scopi, l'associazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni,
Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e
altri organismi, sia di nazionalità italiana sia estera, per trovare opportunità di collaborazione
su temi di comune interesse e di complementarietà di intenti.
- attività di predisposizione di iniziative promuoventi la stesura, la revisione e l’aggiornamento
di provvedimenti legislativi ed amministrativi nei settori in cui l’Associazione opera;

La ASSOCIAZIONE

la collaborazione con Enti (Pubblici e Privati), Aziende ospedaliere (Pubbliche ePrivate), Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni regionali, nazionali, comunitari einternazionali affinché sia garantito un servizio di qualità all’associato attraverso l’integrazionedell’Associazione con la Struttura esterna mediante l’offerta alla personaanticoagulata, ai familiari di questi e al personale addetto alle cure della tutela edel miglioramento della qualità di vita, l’informazione, la formazione e l’addestramentodei volontari circa i rischi della patologia, i rischi presenti nei luoghi in cui operae le misure di protezione che il medesimo deve adottare;- la stimolazione e il sostentamento dei Centri Trombosi ed Emostasi;- la rappresentanza, la coadiuvazione e il sostentamento delle persone anticoagulatee dei loro familiari.Ai sensi dell'art 33 del CTS le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorseeconomiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attivitàda fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazionie lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delleattività di cui agli artt. 6 e 7 del CTS (D. Lgs. 117/2017).Art. 4 - Attività diverseL'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuatenell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispettodi quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettagliò delle attività di cuial precedente comma.Art. 5 – “Durata”.L’Associazione ha la durata illimitata.

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Gli Utili

“PATRIMONIO”Art. 6 – “Patrimonio”.

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto,ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modoindiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunquedenominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratorie altri componenti degli organi sociali.Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:a - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;b - dai contributi di adesione annuali di partecipazione e straordinari degli associati;c - dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di Enti pubblici regionali, nazionali,comunitari, internazionali, persone fisiche e giuridiche;d - da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimentoo il supporto dell’attività istituzionale.La somma versata una tantum per l’adesione all’Associazione, nonché quella eventualmentestabilita dal Consiglio Direttivo quale quota annuale di partecipazioneall’Associazione rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economicodel sodalizio.Le somme di cui al comma precedente non costituiscono pertanto in alcun modo titolodi proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in nessun caso rimborsabilio trasmissibili.

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